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Il codice civile, attraverso l'articolo 1283, stabilisce che:

"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."

Il recente orientamento della giurisprudenza considera illeggittima la pratica di anatocismo, attraverso varie sentenze che tutelano i clienti delle banche e determinano il diritto al risarcimento.

Le tipologie di interessi anatocistici sono:

  1. Interessi anatocistici legali: sono quelli legati alla domanda giudiziale, in cui il giudice riconosce come un unico debito indistinto la somma del capitale iniziale e gli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi su interessi sono in questo caso possibili e decorrono appunto dalla data della domanda.
  2. Interessi anatocistici convenzionali: sono quelli stipulati dalle parti con un accordo successivo, generalmente dovuti per ulteriori dilazioni, e stipulato per iscritto (articoli 1283 e 1284 c.c.).
  3. Interessi usuali: sono quelli relativi alla "mancanza di usi contrari" citata nell'art. 1283 - fonte di grande confusione prima della sentenza della Cassazione del 2010 che la interpreta a favore dei clienti (nel caso della capitalizzazione trimestrale indebita degli interessi sullo scoperto dei conti correnti). La corretta interpretazione prevede tali usi normativi come la conseguenza di comportamenti ripetuti da soggetti interessati, intesi però come comportamenti obbligatori in quanto conformi al quadro normativo di riferimento. 

Il calcolo degli interessi anatocistici

Il calcolo degli interessi anatocistici e delle somme da recuperare in caso di anatocismo bancario, viene fatto confrontando gli addebiti delle banche (calcolati in modo indebito con la formula dell'interesse composto) con gli interessi calcolati in capitalizzazione semplice (o in alcuni casi con capitalizzazione annuale, in cui gli interessi vanno sommati al debito con cadenza annuale) e non con il metodo della capitalizzazione trimestrale come fatto dalla generalità degli istituti bancari, almeno fino al 2000.

Altri vizi contrattuali nei rapporti con la banca

Oltre ad interessi anatocistici, sono noti molti vizi di forma relativi ai contratti con le banche, che danno luogo al diritto al risarcimento, su rapporti che vanno dai conti correnti ai mutui, come ad esempio l'usura bancaria.

Per approfondire

Consulta la sezione anatocismo mutui e la sezione prescrizione anatocismo per approfondimenti e riferimenti normativi.

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