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Giurisprudenza

Le ultime novità dalla giurisprudenza riguardanti anatocismo e usura bancaria, conti correnti, mutui, fidi e altri strumenti finanziari. Per essere aggiornati con le più importanti sentenze che stanno cambiando i rapporti tra utenti (aziende e privati cittadini) e le istituzioni bancarie, che possono essere utilizzate come base giuridica per eventuali azioni volte ad ottenere risarcimenti.

EROGAZIONE DI NUOVO CREDITO E PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL SOGGETTO FINANZIATO: NECESSARIA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE IN ASSENZA DI SPECIFICA APPROVAZIONE EX ART.1956 C.C. - Ordinanza Corte di Cassazione n.32774 del 13.12.2019

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.32774 del 13/12/2019, in merito all'erogazione di nuovo credito e di peggioramento delle condizioni del soggetto garantito, ha sancito che la mancanza della specifica approvazione ex art.1956 c.c. comporta la liberazione del fideiussore (nel caso di specie i garanti erano soggetti terzi estranei alla società), sancendo che:

In tema di interpretazione dell'art. 1956 c.c., va conseguentemente affermato il seguente principio: «al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo eiusdem condicionis et professionis».

Tutto quanto sopra conduce ad affermare il seguente ulteriore principio in tema di riparto degli oneri probatori: «l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis».

Massima a cura del Dott. Gabriele Masiani

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Indicazione del TAN (quale interesse semplice) in contratto e l'allegazione di un Piano di ammortamento alla francese (in capitalizzazione composta) comporta la violazione dell'art.1284 Cod.Civ. - Sentenza Corte di Appello di Campobasso del 05/12/2019

La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO con la sentenza n.412/2019 del 05/12/2019 ha sancito che:

- l'indicazione in contratto di un TAN (che ai sensi dell'art.821 c.c. è necessariamente in regime di capitalizzazione semplice) e l'allegazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta comporta l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto; ciò comporta violazione degli articoli 1418, 1346 e 1284 Cod.Civ. e conseguente necessaria rideterminazione del saldo al tasso legale;

- Il piano di ammortamento alla francese viola l'art.1283 Cod.Civ.;

- Il criterio di imputazione previsto dall'art.1194 Cod.Civ. non può divenire un diritto per incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art.1284 c.c.) , gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, ne si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poichè il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice.

- La prescrizione nei contratti di mutuo inizia ad operare solo dopo il pagamento dell'ultima rata (il mutuo deve considerarsi un unica obbligazione ad esecuzione frazionata nel tempo ed i versamenti periodici non costituiscono distinte obbligazioni a carattere periodico)

Sentenza ottenuta dall' Avv. Carmine de Benedittis

Sentenza segnalata dall' Avv. Luigi Iosa 

Massima a cura del Dott. Gabriele Masiani

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NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER ECCESSO DI FINANZIABILITA' (Cass.Civ. Ord. n.31057 del 27/11/2019, Est.Dolmetta)

La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.31057 del 27/11/2019 (Est.Dolmetta) ha stabilito che"Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte il mancato rispetto dei limiti di finanziabilità, di cui all'art.38  TUB e alle conseguenti disposizioni regolamentari , comporta in via diretta la nullità dell'intero contratto."

Nello stesso solco si confrontino, tra le altre, Cass., 28 giugno 2019, n. 17439; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24138; Cass., 24 settembre 2018, n. 22466; Cass., 28 maggio 2018, n. 13286; Cas., 28 maggio 2018, n. 13285; Cass., 11 maggio 2018, n. 11543; Cass., 9 maggio 2018, n. 11201; Cass., 12 aprile 2018, n. 9079; Cass., 16 marzo 2018, n. 6586; Cass., 13 luglio 2017, n. 17352).

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso presentato dalla curatela fallimentare secondo cui il mutuo fondiario, che non rispetti il limite dell’80% del finanziamento rispetto al valore dell’immobile dato in ipoteca, è viziato di nullità.

 

Tribunale di Viterbo – Sentenza del 24/04/2019: pattuizione di interessi di mora usurari

MASSIMA: Il Tribunale di Viterbo con la sentenza del 24/04/2019 ha sancito che la pattuizione di un tasso di mora di entità superiore al tasso soglia vigente è illegittimo e da ciò consegue la gratuità dell’intero rapporto (nel caso di specie il tasso di mora pattuito era pari al 10,95% rispetto al tasso soglia previsto all'11%).

La banca è stata condannata a restituire la somma di euro 87.200,00 oltre interessi dalla domanda.

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