Sentenza della VI Sez. Corte di Cassazione, n. 20172 del 3/9/2013
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'argomento dell'anatocismo, in riferimento alla sentenza n. 24418 del 2010, ha ribadito che, in ottemperanza all'articolo 1283 Codice Civile, gli interessi non possono essere capitalizzati in alcun modo (nemmeno in modo annuale), determinata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
Si legge nella sentenza:
"Quanto al merito della censura, si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."
Sentenza del Tribunale di Bologna n.1498 del 15/5/2012
Il Tribunale di Bologna, riconfermando l'orientamento della giurisdizione attuale verso le pratiche di anatocismo, e dichiarando illecita la prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiarisce alcuni principi che hanno applicazione generale. In particolare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale sul massimo scoperto: la restituzione delle somme indebitamente trattenute (che sono oggetto di anatocismo) è dovuta proprio in conseguenza del fatto che è nulla la clausola suddetta.
Di conseguenza, per quanto riguarda l'obbligo della banca a restituire le somme conseguenti, la sentenza ribadisce il termine di prescrizione per l'anatocismo di 10 anni e la decorrenza dei termini a partire dalla data di chiusura del conto corrente.
Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2/12/2010
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, chiarisce l'illegittimità dell'anatocismo bancario, e determina la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, in 10 anni, a decorrere dal momento in cui il conto corrente viene chiuso e il saldo liquidato a titolo di conclusione del rapporto contrattuale fra correntista e banca.
Il legislatore è successivamente intervenuto, a seguito di un vivace dibattito e su forti pressioni del sistema bancario che rischiava di pagare lauti risarcimenti per anatocismo ad una popolazione "enorme" di correntisti che potenzialmente avevano diritto al risarcimento - attraverso il cosiddetto "Decreto Milleproroghe" che aveva come finalità una sanatoria dei comportamenti scorretti degli istituti bancari.
Sucessivamente però, La Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale l'art. 2 comma 61 del "Milleproroghe" (il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, convertito in Legge 10/2011) ripristinando gli effetti giuridici della sentenza n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite di Cassazione.
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