La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.31057 del 27/11/2019 (Est.Dolmetta) ha stabilito che"Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte il mancato rispetto dei limiti di finanziabilità, di cui all'art.38 TUB e alle conseguenti disposizioni regolamentari , comporta in via diretta la nullità dell'intero contratto."
Nello stesso solco si confrontino, tra le altre, Cass., 28 giugno 2019, n. 17439; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24138; Cass., 24 settembre 2018, n. 22466; Cass., 28 maggio 2018, n. 13286; Cas., 28 maggio 2018, n. 13285; Cass., 11 maggio 2018, n. 11543; Cass., 9 maggio 2018, n. 11201; Cass., 12 aprile 2018, n. 9079; Cass., 16 marzo 2018, n. 6586; Cass., 13 luglio 2017, n. 17352).
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso presentato dalla curatela fallimentare secondo cui il mutuo fondiario, che non rispetti il limite dell’80% del finanziamento rispetto al valore dell’immobile dato in ipoteca, è viziato di nullità.