La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO con la sentenza n.412/2019 del 05/12/2019 ha sancito che:
- l'indicazione in contratto di un TAN (che ai sensi dell'art.821 c.c. è necessariamente in regime di capitalizzazione semplice) e l'allegazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta comporta l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto; ciò comporta violazione degli articoli 1418, 1346 e 1284 Cod.Civ. e conseguente necessaria rideterminazione del saldo al tasso legale;
- Il piano di ammortamento alla francese viola l'art.1283 Cod.Civ.;
- Il criterio di imputazione previsto dall'art.1194 Cod.Civ. non può divenire un diritto per incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art.1284 c.c.) , gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, ne si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poichè il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice.
- La prescrizione nei contratti di mutuo inizia ad operare solo dopo il pagamento dell'ultima rata (il mutuo deve considerarsi un unica obbligazione ad esecuzione frazionata nel tempo ed i versamenti periodici non costituiscono distinte obbligazioni a carattere periodico)
Sentenza ottenuta dall' Avv. Carmine de Benedittis
Sentenza segnalata dall' Avv. Luigi Iosa
Massima a cura del Dott. Gabriele Masiani
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