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La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.32774 del 13/12/2019, in merito all'erogazione di nuovo credito e di peggioramento delle condizioni del soggetto garantito, ha sancito che la mancanza della specifica approvazione ex art.1956 c.c. comporta la liberazione del fideiussore (nel caso di specie i garanti erano soggetti terzi estranei alla società), sancendo che:

In tema di interpretazione dell'art. 1956 c.c., va conseguentemente affermato il seguente principio: «al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo eiusdem condicionis et professionis».

Tutto quanto sopra conduce ad affermare il seguente ulteriore principio in tema di riparto degli oneri probatori: «l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis».

Massima a cura del Dott. Gabriele Masiani

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